Il prestito di documenti e beni librari appartenenti alle regioni, agli enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico, oltre ai beni appartenenti a collezioni, biblioteche di enti ecclesiastici e archivi privati che rivestono interesse storico particolarmente importante, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione del Ministero della Cultura (d.lgs. 42/2004, artt. 48, 66, 71, 74 e s.m.i.). L'autorizzazione rientra nelle competenze di tutela attribuite in via esclusiva al Ministero.
Per l'autorizzazione all’uscita temporanea (d.lgs. 42/2004, n. 42, art. 66) di documenti, per manifestazioni, mostre ed esposizioni all'estero, è imprescindibile il riconoscimento da parte del Ministero, dell'alto interesse culturale dell'evento e la garanzia dell'integrità e sicurezza del bene.
Il provvedimento autorizzativo del prestito, quando si svolge in ambito nazionale, spetta alla Soprintendenza su delega del Direttore generale per gli archivi (Decreto Direttoriale 6 luglio 2010).
Si veda nel dettaglio: