La dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) accerta la sussistenza nell'archivio, nei singoli documenti, nei beni librari appartenenti a privati (famiglie, persone, associazioni ed enti di natura privata, imprese, ecc.) delle caratteristiche di bene culturale (art. 10, comma 3 lettrera a lettera b del d.lgs. 42/2004).
Per conoscere i beni archivistici e librari privati dichiarati di interesse culturale, sono a disposizioni le seguente banche dati:
- Direzione Generale Archivi: Dichiarazioni di interesse storico particolarmente importante.
- Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'autore: Dirchiarazioni di interesse culturale.
Una volta intervenuta tale dichiarazione, gli archivi, i singoli documenti, i beni librari sono a tutti gli effetti dei beni culturali sottoposti alla normativa di tutela prevista dal d.lgs 42/2004. Qualora la natura giuridica di enti o istituti pubblici muti in qualunque modo, ad esempio per effetto di provvedimenti di privatizzazione, i loro archivi rimangono sottoposti a tutela, senza la necessità che intervenga la dichiarazione d'interesse storico, come previsto dal dell'art. 13, comma 2 del d.lgs. 42/2004.
Il provvedimento dichiarativo dell'interesse culturale è emanato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica e formalizza il risultato dell'attività conoscitiva sul patrimonio svolto da quest'ultima, come previsto dall'art. 44, comma 2 lettera b del dpcm 169/2019 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance).
Il privato proprietario, possessore o detentore dell'archivio o dei beni librari o documentari può opporsi al provvedimento entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione facendo ricorso amministrativo al Ministero per motivi di legittimità e di merito. È, altresì, possibile ricorrere in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) che può intervenire per i soli vizi di legittimità. Il ricorso giurisdizionale deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
La dichiarazione produce effetti sulla situazione del privato proprietario, possessore o detentore dell'archivio o dei beni librari o documentari, in quanto lo assoggetta agli obblighi connessi al regime vincolistico, previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di protezione, conservazione, circolazione dei beni culturali.
In particolare, il privato è tenuto a garantire la conservazione del bene e a provvedere alla sua inventariazione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 42/2004. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti deve essere inviata alla Soprintendenza archivistica e bibliografica.
Lo spostamento, il trasferimento ad altre persone giuridiche (si veda Spostamento e trasferimento), lo scarto (si veda Scarto di beni archivistici e librari), dei beni archivistici e librari dichiarati di interesse culturale, nonché l'esecuzione di qualunque intervento su di essi, sono subordinati ad autorizzazione della Soprintendenza archivistica e bibliografica ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2004 (si veda Autorizzazione ai progetti).
Rientrano fra tali interventi:
Il privato proprietario, possessore o detentore che abbia effettuato interventi conservativi sul bene può essere ammesso a ricevere contributi statali, ai sensi degli articoli 34 e 35 del d.lgs. 42/2004, e può anche usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge e dei contributi per archivi e biblioteche assegnati dal Ministero della cultura.
Gli archivi privati dichiarati di importante interesse storico possono essere consultati dagli studiosi che ne facciano richiesta, tramite il Soprintendente archivistico e bibliografico, ai sensi e nei modi previsti dall’articolo 127 del d.lgs 42/2004 (si veda la pagina dedicata allla Consultazione di archivi e biblioteche privati dichiarati di importante interesse storico).