Spostamento di beni archivistici e librari
Ai sensi del D.lgs. 42/2004 dell'articolo 21, comma 2* lo spostamento di beni culturali - compresi gli archivi, le biblioteche, i singoli documenti e i beni librari di interesse culturale - è preventivamente denunciato al Soprintendente.
Nella denuncia deve essere indicato chiaramente l'indirizzo della nuova sede di conservazione dei beni.
Entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, la Soprintendenza può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
La Soprintendenza, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ha, in ogni caso, facoltà di effettuare sopralluogo presso la sede individuata per lo spostamento, al fine di verificare lo stato di conservazione dei beni, l’idoneità delle condizioni ambientali e la presenza di adeguati impianti di sicurezza.
La Soprintendenza impartisce le prescrizioni tecniche e operative relative alle sedi di conservazione dei beni archivistici e librari, necessarie a garantirne la tutela, la corretta conservazione e la fruizione pubblica, in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 42/2004 e nel rispetto della normativa vigente.
Per ulteriori informazioni si vedano le indicazioni presenti nella pagina Sedi di archivi e biblioteche.
In caso di vendita, donazione, successione ereditaria di archivi, singoli documenti, biblioteche e beni librari, si vedano le indicazioni presenti nella pagina Alienazione di beni archivistici e librari.
Per quanto riguarda, infine, l'autorizzazione al conferimento in outsourcing di archivi, si veda Outsourcing.
* A seguito della modifica operata dalla Legge 17 marzo 2026, n. 40.
Ultimo aggiornamento: 12/05/2026
